05 aprile 2024
IN PRESENZA DI RUOLI
Presenza di ruoli scaduti superiori a € 10.000
Con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis all’art. 121, DL n. 34/2020 è previsto che in presenza di:
- iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
- iscrizioni a ruolo / carichi affidati all’Agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, compresi quelli per atti di recupero di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati) e dell’art. 38-bis, DPR n. 600/73 (crediti non spettanti / inesistenti);
per importi complessivamente superiori a € 10.000, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione / intervenuta decadenza dalla rateazione, è sospeso l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti d’imposta di cui al citato art. 121 presenti nella “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli / carichi.
Così, ad esempio, un’impresa che dispone per il 2024 di una rata di credito d’imposta Superbonus pari a € 15.000 ma presenta debiti erariali (non sospesi) scaduti e non pagati da almeno 30 giorni presso l’Agente della riscossione per € 12.000, può compensare solo € 3.000.
Restano fermi:
- i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 del citato art. 121, in base al quale la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Di conseguenza, se il debitore non “sblocca la compensazione” (pagando il debito scaduto) entro il 31.12, la quota del credito d’imposta non utilizzata è persa;
· l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 49-quinquies, DL n. 223/2006 in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000.
La decorrenza e le modalità attuative del citato nuovo comma 3-bis è demandata ad uno specifico Provvedimento del MEF.
Presenza di ruoli scaduti superiori a € 100.000
In base al comma 49-quinquies dell’art. 37, DL n. 223/), a decorrere dall’1.7.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti / non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la compensazione nel mod. F24.
Il Decreto in esame ha riscritto il citato comma 49-quinquies prevedendo che lo stesso:
- si applica in presenza di iscrizioni ruolo per imposte erariali e relativi accessori nonché iscrizioni a ruolo / carichi affidati all’Agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate compresi quelli per atti di recupero ex art. 1, commi da 421 a 423, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati) e art. 38-bis, DPR n. 600/73 (crediti non spettanti / inesistenti), per i quali i termini di pagamento siano scaduti / non siano in essere provvedimenti di sospensione;
· non opera per i contributi previdenziali ed assistenziali e per i premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
· non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Al fine di coordinare l’operatività del citato art. 49-quinquies con quanto previsto dall’art. 31, comma 1, DL n. 78/2010 (divieto di compensazione nel mod. F24 in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti di ammontare superiore a € 1.500) è ammesso il pagamento (anche parziale) delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
Qualora non siano applicabili le predette disposizioni, resta ferma l’applicazione del citato art. 31 in merito alla preclusione all’autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi.