08 marzo 2024
PUBBLICATA IN G.U. LA LEGGE 18/2024
DIVIETO EMISSIONE FATTURA
ELETTRONICA SOGGETTI STS
In base all’art. 10-bis, DL n. 119/2018 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Tale divieto, a seguito delle ripetute proroghe susseguitesi nel corso degli anni, è risultato applicabile per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Ora, con la modifica del citato art. 10-bis, è confermata l’estensione del divieto di fatturazione elettronica al 2024.
In merito si rammenta che con l’art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 il Legislatore ha esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, prevedendo che “le disposizioni di cui all’articolo 10-bis
… si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”. In altre parole, il divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.
Per effetto della proroga in esame pertanto, anche nel 2024 le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.
DIFFERIMENTO NOVITÀ IVA ENTI ASSOCIATIVI
In sede di conversione, con la modifica dell’art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), è stata prorogata dall’1.7.2024 all’1.1.2025 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5,
comma 15-quater, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ossia:
- la soppressione del regime di esclusione dall’IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l’introduzione dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, DPR n. 633/72;
- l’estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.
RIAPERTURA RAVVEDIMENTO SPECIALE
In sede di conversione il “ravvedimento speciale” previsto dall’art. 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) è stato esteso alle violazioni, riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
In particolare è possibile regolarizzare:
- le violazioni “sostanziali” dichiarative (ossia, infedele dichiarazione);
- le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non “assorbite” nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione).
In base alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 21, DL n. 34/2023 la regolarizzazione:
- non può essere effettuata per:
− le violazioni “rilevabili” ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (relative alle fattispecie rientranti nell’attività di liquidazione delle dichiarazioni), ossia per le violazioni per le quali l’avviso bonario non è ancora stato ricevuto, in quanto comunque “rilevabili” ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis;
− gli omessi versamenti delle imposte;
− le violazioni formali;
- può essere effettuata per le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 commesse con riferimento al periodo d’imposta 2022, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata;
- è esclusa per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4, DL n. 167/90 (omessa/ irregolare compilazione quadro RW);
- è consentita per le violazioni relative ai redditi di fonte estera e all’IVIE / IVAFE non rilevabili ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, “nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio” (ossia, anche se la relativa somma avrebbe dovuto essere indicata nel quadro RW).
Ai fini della regolarizzazione è necessario:
- rimuovere l’irregolarità / omissione;
- versare la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l’imposta e gli interessi dovuti, alternativamente:
− in unica soluzione entro il 2.4.2024 (il 31.3 cade di domenica e l’1.4 è festivo);
− in 4 rate di pari importo entro il 2.4, 1.7 (il 30.6 cade di domenica), 30.9 e 20.12.2024.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.
ASSEMBLEE “A DISTANZA”
SOCIETÀ DI CAPITALI
In sede di conversione sono state prorogate fino alle assemblee tenute entro il 30.4.2024 le disposizioni di cui all’art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”.
In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:
- il voto può essere espresso per via elettronica / per corrispondenza;
- l’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6,C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- le srl possono consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.
Nell’ambito del Ddl c.d. “Competitività capitali”, approvato in via definitiva dal Senato il 27.2.2024, in corso di pubblicazione sulla G.U., è previsto l’ulteriore differimento al 31.12.2024 delle citate disposizioni.
AGEVOLAZIONI ACQUISTO “PRIMA CASA” UNDER 36
Le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” riconosciute a favore dei “giovani” under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, di cui all’art. 64, commi da 6 a 8, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, potevano essere applicate agli atti stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2023 (termine così prorogato dall’art. 1, comma 74, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023).
In sede di conversione è stato previsto che i predetti benefici spettano anche in caso di sottoscrizione e registrazione, entro il 31.12.2023, del contratto preliminare, a condizione che l’atto definitivo (anche in caso di trasferimento della proprietà da coop edilizie ai soci) sia stipulato entro il 31.12.2024.
Si rammenta che le agevolazioni consistono nell’esonero dal pagamento dell’imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale per gli:
- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse.
In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.
PROROGA RATE “ROTTAMAZIONE-QUATER”
In sede di conversione del DL n. 215/2023 è stato introdotto il nuovo art. 3-bis che ha disposto la rimessione in termini per i soggetti che non hanno effettuato, entro il 18.12.2023, il versamento della prima / seconda rata, nonché la proroga della rata scaduta il 28.2.2024, prevedendo che “il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate ... da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione ... se il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024”
Per espressa previsione è ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento. Di fatto sarà possibile effettuare il versamento entro il 20.3.2024.