LE NOVITA' DEL MILLEPROROGHE

05 gennaio 2024

Pubblicato in G.U. il 30.12.2023

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 30.12.2023, n. 303 il DL n. 215/2023, c.d. “Decreto Milleproroghe”, contenente una serie di “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” di seguito esaminate.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS

In base all’art. 10-bis, DL n. 119/2018 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Tale divieto, a seguito delle ripetute proroghe susseguitesi nel corso degli anni, è risultato applicabile per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Ora, intervenendo sul citato art. 10-bis, il Decreto in esame estende il divieto di fatturazione elettronica al 2024.

In merito si rammenta che con l’art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 il Legislatore ha esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, prevedendo che: 

“le disposizioni di cui all’articolo 10-bis … si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

In altre parole, il divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Per effetto della proroga in esame pertanto, anche nel 2024 le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.

AIUTI DI STATO / DE MINIMIS

È disposta la proroga di 1 anno dei termini per la notifica degli atti di recupero degli Aiuti di

Stato / de minimis” in scadenza nel periodo 31.12.2023 - 30.6.2024:

◆    non subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione;

ovvero

◆    subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione comunque denominati;

il cui importo è determinabile soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all’obbligo di registrazione nel RNA.

DISPOSIZIONI NON RECEPITE NEL TESTO DEFINITIVO

Merita evidenziare che rispetto a quanto previsto dalla “bozza” del Decreto in esame, nel testo definitivo non risultano presenti:

  • la proroga dal 30.11.2023 al 30.6.2024 del termine per l’effettuazione degli investimenti prenotati (con ordine al venditore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo) entro il 31.12.2022 ai fini della spettanza del credito d’imposta:
    • in beni strumentali materiali e immateriali “generici”. Per tali beni pertanto l’agevolazione si esaurisce con gli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.11.2023;
    • in beni materiali “Industria 4.0”. Per tali beni l’agevolazione spetta nella misura del 40% per gli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.11.2023. Per gli investimenti effettuati successivamente la misura applicabile è pari al 20%;
  • la proroga al 29.2.2024 del regime fiscale agevolato per gli sportivi “impatriati” che hanno trasferito la residenza in Italia entro il 31.12.2023 nonché per i rapporti di lavoro sportivo stipulato entro la medesima data.




RICHIEDI UNA CONSULENZA

Una soluzione concreta per la tua gestione