IL DECRETO SALVA SUPERBONUS

05 gennaio 2024

Pubblicato in G.U. del 29.12.2023

Con la pubblicazione sulla G.U. 29.12.2023, n. 302 del DL n. 212/2023, c.d. “Decreto salva Superbonus”, in vigore dal 30.12.2023:

  • è previsto che il diritto alla detrazione del 110% non viene meno in presenza di interventi non terminati entro il 31.12.2023 con opzioni di sconto in fattura / cessione del credito esercitate in base ai singoli stati di avanzamento lavori (SAL) fino al 31.12.2023, anche se non viene conseguito il miglioramento energetico richiesto;
  • è stanziato un nuovo contributo a favore dei soggetti che si trovano nella predetta situazione con
  • è ristretto l’ambito applicativo della detrazione del 75% riconosciuta per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche.

DETRAZIONE 110% CON OPZIONE PER IL SAL E LAVORI NON TERMINATI

Con riferimento agli interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 (detrazione del 110% - 90%) per i quali è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito in base ai SAL fino al 31.12.2023, come ammesso dal comma 1-bis dell’art. 121 del citato DL n. 34/2020, è disposto che le detrazioni spettanti

"non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorchè tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche”.

In altre parole, pertanto, la detrazione derivante dalle spese sostenute fino al 31.12.2023 riferite ai SAL per i quali il contribuente ha optato per sconto in fattura / cessione del credito è considerata “acquisita” anche nel caso in cui i lavori non risultino / vengano terminati. La detrazione è riconosciuta ancorchè il mancato completamento dei lavori non consenta il conseguimento del miglioramento energetico richiesto dalla norma per poter fruire della stessa

CONTRIBUTI PER SOGGETTI CON REDDITO DI RIFERIMENTO FINO A 15.000 EURO

É prevista l’erogazione di un nuovo contributo a favore dei soggetti che si trovano nella situazione sopra descritta (lavori di cui al citato art. 119 non ancora terminati, per i quali è stata esercitata l’opzione per i SAL fino al 31.12.2023) con un reddito di riferimento fino a € 15.000.

Il contributo spetta per le spese sostenute dall’1.1 al 31.10.2024:

  • per interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 8-bis, primo periodo del citato art. 119, ossia condomini, persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa / lavoro autonomo, per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari ovvero sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio / edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, ONLUS / ODV / APS
  • a condizione che entro il 31.12.2023 sia stato raggiunto un SAL non inferiore al 60%.

In merito si rammenta che, ai sensi del comma 8-bis.1 del citato art. 119 tale reddito va calcolato:

◆    considerando la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge / soggetto legato da unione civile

/ convivente presente nel nucleo familiare e dai familiari di cui all’art. 12, TUIR presenti nel nucleo familiare fiscalmente a carico;

◆    dividendo la predetta somma di redditi per una quota determinata in base al numero dei componenti il nucleo familiare.

Il nuovo contributo (non tassabile) sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate in base ai criteri / modalità che saranno definiti dal MEF con un apposito Decreto.

DETRAZIONE 110% IMMOBILI COMUNI TERREMOTATI

L’art. 2, comma 2, DL n. 11/2023, c.d. “Decreto blocca crediti”, prevede specifiche fattispecie al ricorrere delle quali non trova applicazione il blocco della possibilità di esercitare le opzioni per sconto in fattura / cessione del credito.

Ai sensi della lett. c) del citato comma 2, nelle predette esclusioni dal blocco sono comprese anche le spese relative agli immobili ubicati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, per interventi di cui agli artt. 119 e 121, comma 2, DL n. 34/2020 compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, approvati al 12.4.2023 che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati approvati dal Comune e che concorrano al risparmio energetico / adeguamento sismico dei fabbricati.

Con riferimento a tali spese, è ora disposto che, a decorrere dal 30.12.2023, tale disposizione trova applicazione esclusivamente con riferimento agli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi risulti presentata fino al 29.12.2023.

Il comma 8-ter dell’art. 119, DL n. 34/2020 riconosce la detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2025 per gli interventi effettuati sugli immobili ubicati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009 nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per gli interventi avviati a decorrere dal 31.12.2023 per i quali il contribuente applica la citata disposizione “di favore”, il comma 2 dell’art. 2, DL n. 212/2023 introduce l’obbligo di stipula, entro 1 anno dalla conclusione dei lavori, di un contratto assicurativo per l’immobile a copertura dei danni procurati da calamità naturali / eventi catastrofali.

DETRAZIONE 75% ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Con la Finanziaria 2022 il Legislatore ha istituito la nuova detrazione del 75% per le spese sostenute a decorrere dal 2022 per interventi direttamente finalizzati al superamento / eliminazione delle barriere architettoniche, la cui disciplina è contenuta nell’art. 119-ter, DL n. 34/2020.

Prima di analizzare le novità introdotte, merita evidenziare che il comma 3 dell’art. 3 in esame

dispone che la disciplina (pre)vigente è applicabile alle spese sostenute per:

  • interventi per i quali al 29.12.2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo
  •  interventi per i quali non è richiesto il titolo abilitativo già iniziati al 29.12.2023 ovvero, se non ancora iniziati, per i quali alla predetta data è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni / servizi ed è stato versato un acconto.

Intervenendo sul citato art. 119-ter, fermo restando che la detrazione spetta nella misura del 75% per le spese sostenute fino al 31.12.2025, è ora disposto che, per le spese sostenute dal 30.12.2023, tale detrazione:

  • non è più applicabile alle spese sostenute per la generalità degli interventi direttamente finalizzati al superamento / eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
  • è applicabile soltanto per

"la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici"

Contestualmente è abrogato il comma 3 del citato art. 119-ter e pertanto la detrazione del 75% non è più applicabile anche:

◆    agli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari

funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;

◆    in caso di sostituzione dell’impianto, alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Inoltre, fermo restando che gli interventi risultano agevolati a condizione che siano rispettati i requisiti tecnici previsti dal DM n. 236/89, ora è disposto che tale conformità deve essere attestata da un’apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.










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