22 dicembre 2023
A decorrere dal 2024
Nell’ambito delle disposizioni attuative della Legge n. 111/2023, “Delega al Governo per la riforma fiscale”, con il D.Lgs. contenente disposizioni “in materia di procedimento accertativo” è prevista l’introduzione, a decorrere dal 2024, del concordato preventivo biennale (CPB).
Per l’applicazione del CPB l’Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito d’impresa / lavoro autonomo e del valore della produzione netta.
Fase 1 - procedure informatiche di ausilio
Entro il 15.3 di ciascun anno, l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Per il primo anno di applicazione, i programmi informatici sono resi disponibili entro il 30.4.
Fase 2 - invio dati per la definizione della proposta
Entro il 20.6 (decimo giorno precedente il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP) vanno inviati i dati all’Agenzia per la definizione della proposta di concordato. Per il primo anno di applicazione l’invio dei dati ai fini della definizione della proposta di concordato va effettuato entro il 21.7.
Fase 3 - formulazione della proposta
La proposta di concordato è elaborata e comunicata dall’Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici entro il 25.6 (quinto giorno precedente il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP). Per il primo anno di applicazione la proposta di concordato è comunicata entro il 26.7.
La proposta è elaborata sulla base di una metodologia (approvata dal MEF) che valorizza le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.
Fase 4 - adesione / diniego alla proposta
Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30.6 (termine per il versamento del saldo delle poste sui redditi / IRAP). Per il primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 31.7.
Il calendario del concordato preventivo biennale per il 2024 è quindi così individuato.
Fase 1
|
| Fase 2
|
| Fase 3
|
| Fase 4
|
Entro il
30.4.2024
|
| Entro il
21.7.2024
|
| Entro il
26.7.2024
|
| Entro il
31.7.2024
|
¯
|
| ¯
|
| ¯
|
| ¯
|
L’Agenzia mette a disposizione il sw per la comunicazione
dei dati
|
| Invio dati all’Agenzia da parte del contribuente
|
| L’Agenzia invia la proposta di concordato
|
| Il contribuente
accetta o rifiuta la proposta di concordato
|
L’indicazione in dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, impedisce l’accesso al concordato.
Per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, per i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569, è previsto il differimento dal 30.6 al 31.7 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA, senza alcuna maggiorazione.
SOGGETTI ISA
Possono accedere al CPB i soggetti ai quali sono applicabili gli ISA che, con riferimento al
periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta:
- ottengono un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8. È possibile dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA;
- non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta.
Effetti dell’accettazione della proposta
In caso di accettazione della proposta il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d’imposta oggetto dello stesso.
L’accettazione della proposta obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati di società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari e pertanto i soggetti interessati sono tenuti:
- agli ordinari obblighi contabili / dichiarativi;
- alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei mod. ISA.