Finanziaria 2024

05 gennaio 2024

Pubblicato in G.U. il testo definitivo

È stata approvata definitivamente la Legge n. 213/2023, Finanziaria 2024, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2024, tra le quali si segnalano le seguenti:

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA

È confermata la proroga al 31.12.2024 del termine di cui all’art. 64, comma 3, DL n. 73/2021 per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

L’accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.

In sede di approvazione è stata prevista per il 2024, al fine di supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, l’inclusione tra le categorie aventi priorità per l’accesso al predetto fondo dei seguenti nuclei familiari:

  • nuclei familiari che includono 3 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 40.000;
  • nuclei familiari che includono 4 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 45.000;
  • nuclei familiari che includono 5 o più figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 50.000

Non sono state prorogate le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, ossia l’esonero dall’imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale, ovvero il credito d’imposta per gli acquisti soggetti ad IVA (aliquota ridotta del 4%).

A decorrere dall’1.1.2024 ai soggetti in esame saranno applicabili le consuete / ordinarie agevolazioni previste in caso di acquisto della “prima casa”.

WELFARE AZIENDALE

È confermato che per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a € 258.23 nel periodo d’imposta, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:

  • il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il predetto limite è aumentato a € 2.000 (per il 2023 il limite era fissato a € 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR (lavoratori con figli fiscalmente a carico).

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITA'

È confermata per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile, ai sensi dell’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

CANONE RAI USO PRIVATO 

È confermata per il 2024 la riduzione da € 90 a € 70 del canone RAI per uso privato.

ABOLIZIONE ALIQUOTA IVA 5% PER ALCUNI BENI

Intervenendo sulla Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 nella quale sono elencati i beni soggetti all’aliquota IVA ridotta del 5>#/b###, è confermata la soppressione del:

·     n. 1-quinquies) relativo a “prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile coppette mestruali”.

I citati prodotti sono ora inseriti nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 con il nuovo n. 114-bis) e sono pertanto soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%

  • n. 1-sexies) relativo a:

latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);

−  pannolini per bambini;

Con riferimento ai predetti prodotti:

  • è disposta la riformulazione del n. 65) della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 a seguito della quale risultano soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10>#/b###:
  • nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 è inserito il nuovo n. 114-ter) ai sensi del quale i pannolini per bambini sono soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10>#/b###; nulla è disposto per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, per i quali trova pertanto applicazione l’aliquota IVA ordinaria del 22>#/b###.

− latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

−  estratti di malto;

− preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso (v.d. ex 19.02);


IVA RIDOTTA 10% PELLET

In sede di approvazione, è stata estesa ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione dal 22% al 10% dell’aliquota IVA applicabile al pellet di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 prevista dall’art. 1, comma 73, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:

·     terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

·     partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.
CESSIONE DI BENI A TURISTI EXTRAUE SENZA IVA

La disciplina IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extraUE privati” contenuta nell’art. 38-quater, DPR n. 633/72 dispone che detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell’IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell’IVA assolta, a condizione che i beni acquistati siano destinati all’uso personale / familiare.

Nella formulazione vigente, il citato art. 38-quater dispone che quanto sopra trova applicazione con riferimento agli acquisti di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa).

Ora è confermata la riduzione a € 70 del predetto limite.

RIETENUTE ALLA FONTE AGENTI DI ASSICURAZIONE

Con la modifica dell’art. 25-bis, comma 5, DPR n. 600/73, è confermata la soppressione dell’esenzione dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Pertanto, anche per tali provvigioni, dall’1.4.2024, è applicabile la ritenuta a titolo d’acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l’intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).

RIFINANZIAMENTO SABATINI TER

È confermato, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della

c.d. “Sabatini-ter”.



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